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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 31)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.

Art. 7 (Buoni di scarico)

(1) Per qualunque variazione in diminuzione di beni mobili è emesso un buono di scarico.

(2) I buoni sono rilasciati dall'Ufficio provinciale patrimonio su proposta di scarico del rispettivo consegnatario.

(3) La proposta di scarico è redatta per i beni mobili di cui è manifesta l'inutile ulteriore conservazione ovvero per i beni divenuti comunque inservibili, per quelli sottratti, trasferiti ad altri uffici e similari;

(4) La proposta di scarico contiene i seguenti dati:

  1. motivo dello scarico;
  2. per i beni non più utilizzabili: dichiarazione di fuori uso;
  3. ulteriore destinazione dei beni;
  4. indicazione se trattasi di beni da alienare;
  5. dati inventariali: numero d'identificazione, descrizione, valore inventariale, anno di acquisto;
  6. ricavato della permuta;
  7. allegati: rapporti e denunce di cui all'articolo 8.

(5) Le proposte di scarico redatte dai consegnatari delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica sono inviate alle competenti Ripartizioni provinciali scuola e cultura italiana e scuola e cultura tedesca e ladina che provvedono, a loro volta, ad inoltrarle all'Ufficio provinciale patrimonio.

(6) In base alle proposte di scarico, corredate dai documenti indicati, l'Ufficio provinciale patrimonio dispone l'emissione dei buoni di scarico che vengono trasmessi al consegnatario.

(7) Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di due parti: la parte I è trattenuta dal consegnatario, la parte II, firmata dal consegnatario a conferma della dimissione del bene mobile, è restituita all'Ufficio provinciale patrimonio.