Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni sono istituiti una Commissione elettorale provinciale nonché seggi elettorali nelle scuole e presso le consulte provinciali6) dei genitori e degli studenti.
(2)La carica di membro della Commissione elettorale provinciale e di seggio elettorale è incompatibile con l'elettorato passivo.
(3)Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. Non sono consentite le astensioni di voto.
Con l'art. 1 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2, nell'intero testo di questo decreto le parole "comitato provinciale" sono state sostituite con le parole "consulta provinciale".