Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.
(1) Sino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge, per la redazione e le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi degli appalti pubblici di servizi e di forniture, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004, nonché i formulari nello stesso indicati.
(2) In ordine ai bandi pubblicati ai sensi del comma 1 sono inoltre osservati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte di cui all'articolo 38 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.3.2004, e le disposizioni correlate.11)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.P. 5 settembre 2005, n. 41.