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In vigore al: 11/09/2012

i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 631)
Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 aprile 1995, n. 16.

Art. 9 (Partecipazione degli allievi)

(1) Agli allievi deve essere data l'opportunità, sulla base delle possibilità esistenti, di partecipare all'attività formativa soprattutto per le questioni che più immediatamente lì riguardano. Gli allievi hanno i seguenti diritti:

  1. di essere ascoltati;
  2. di essere informati;
  3. di presentare proposte e prese di posizione.

(2) Nell'ambito di tale partecipazione gli allievi attendono insieme a quei compiti che vanno oltre la collaborazione del singolo. Fanno parte di tali compiti quei progetti che contribuiscono alla formazione civica e culturale degli allievi sulla base di principi democratici, che sviluppano e consolidano comportamenti prosociali e offrono attività di tempo libero consone alle loro inclinazioni.

(3) I rappresentanti degli allievi nei consigli di classe formano il consiglio degli allievi che può deliberare su richieste degli allievi connesse all'attività della scuola. Tra i suoi membri il consiglio degli allievi elegge il presidente.

(4) Agli allievi è consentito di tenere assemblee scolastiche o di classe nella misura di sei ore al massimo per semestre. Altre assemblee possono essere tenute fuori dell'orario delle attività formative compatibilmente con la disponibilità dei locali. Durante l'ultimo mese di lezioni non possono essere svolte assemblee.

(5) L'assemblea è convocata dal presidente, anche su richiesta della maggioranza del consiglio. La data, l'orario e l'ordine del giorno delle assemblee devono essere comunicati dal presidente al direttore della scuola con un anticipo di almeno cinque giorni.

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