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In vigore al: 11/09/2012

i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 631)
Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 aprile 1995, n. 16.

Art. 8 (Organi collegiali)  delibera sentenza

(1) Per realizzare la partecipazione alla gestione dei centri di formazione e per rafforzare le loro caratteristiche di comunità poste in adeguata interrelazione con tutti gli ambiti della vita sociale e civile, vengono istituiti, con rispetto delle responsabilità proprie del direttore di ripartizione, dei direttori e degli insegnanti, i seguenti organi collegiali:

  1. il collegio degli insegnanti;
  2. il consiglio di classe;
  3. il consiglio di direzione.

(2) Il collegio degli insegnanti, composto da tutti gli insegnanti che prestano servizio nella scuola e presieduto dal direttore:

  1. fa proposte e da suggerimenti per il miglioramento della progettazione formativa di massima e per nuove azioni formative di settore; propone ipotesi per l'analisi del lavoro e per la ridefinizione dei profili professionali;
  2. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività formativa per verificarne l'efficacia riguardo agli obiettivi prefissati e propone eventualmente misure adatte per migliorare l'attività stessa;
  3. sottopone al direttore proposte riguardanti la formazione e la composizione delle classi, l'organizzazione dell'orario delle attività formative e altri aspetti organizzativi;
  4. sceglie i libri di testo e i materiali didattici perseguendo un coordinamento tra le scuole dello stesso indirizzo professionale;
  5. approva il regolamento scolastico;
  6. promuove iniziative e sperimentazioni formative e fa proposte riguardo all'aggiornamento interno ed esterno degli insegnanti.

(3) Il collegio degli insegnanti si costituisce all'inizio di ogni anno formativo e si riunisce ogniqualvolta il direttore lo ritenga necessario o se lo richiede almeno un terzo dei suoi membri.

(4) Per favorire la collaborazione tra gli insegnanti che in una scuola insegnano materie uguali o affini, e per agevolare il lavoro del collegio degli insegnanti, possono essere formati, all'interno del collegio degli insegnanti, dei sottogruppi composti rispettivamente da insegnanti di materie uguali o affini. In particolare questi gruppi

  1. propongono al collegio degli insegnanti i libri di testo e i materiali didattici da adottare;
  2. propongono ai consigli di classe progetti, mostre, concorsi professionali ed altre iniziative.

(5) Il consiglio di classe è composto dagli insegnanti di ogni singola classe. Ne fanno parte inoltre

  1. due rappresentanti degli allievi eletti dagli allievi della classe;
  2. due rappresentanti dei genitori o di chi ne fa le veci, se lo richiede almeno un terzo dei genitori degli allievi della classe.

(6) Il consiglio di classe è presieduto dal direttore o dell'insegnante capoclasse oppure da un insegnante, membro del consiglio, nominato dal direttore. Il consiglio di classe è convocato dal direttore. Egli deve altresì convocarlo se lo richiede almeno la metà dei suoi componenti.

(7) Il consiglio di classe

  1. fa proposte al collegio degli insegnanti riguardo alle attività educative e formative, soprattutto per le attività integrative inter- ed extrascolastiche, per l'adeguamento dell'orario delle attività formative a particolari necessità locali, su questioni inerenti all'assistenza scolastica;
  2. elabora dei progetti, anche interdisciplinari, e lì attua;
  3. valuta gli allievi, ne decide la promozione e propone provvedimenti disciplinari nei confronti dei medesimi;
  4. verifica i casi di scarso successo nell'apprendimento o di comportamenti problematici con l'obiettivo di individuare i rimedi più adatti, sia sul piano formativo che su quello personale, anche in collaborazione con esperti competenti come medici, psicopedagogisti o orientatori.

(8) Le competenze di cui alle lettere c) e d) del comma 7 sono esercitate dal consiglio di classe con la sola presenza degli insegnanti.

(9) Il direttore assegna la funzione di segretario all'insegnante capoclasse o, in sua assenza, ad un altro membro del consiglio di classe.

(10) Il consiglio di direzione è composto dal direttore e dal suo sostituto e da tre insegnanti eletti ogni anno dal corpo insegnante, tenendo presente, per quanto possibile, i diversi ambiti, teoria e pratica, i diversi settori professionali o indirizzi presenti nella scuola.

(11) Il consiglio di direzione delibera

  1. i provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 10;
  2. l'adeguamento del calendario delle attività formative alle esigenze locali.

(12) Il consiglio di direzione è inoltre organo consultivo del direttore ed anello di collegamento tra corpo insegnante e direttore. Come tale, esso deve contribuire alla creazione di un buon clima di lavoro nelle singole scuole. Il consiglio di direzione deve essere sentito soprattutto prima dell'acquisto di nuove attrezzature o primo di attuare modifiche edilizie che riguardano il funzionamento scolastico.

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