Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 1 al B.U. 17 gennaio 1995, n. 3.
(1) Per la determinazione della somma annuale, sulla base della quale avvengono le attribuzioni ai comuni e loro consorzi che gestiscono le scuole materne provinciali da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, vanno osservati i seguenti criteri:
(2) Le attribuzioni di cui al presente articolo vengono liquidate dietro presentazione di un prospetto attestante le spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.