(1) Per l'acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici destinati a sedi di scuole materne può essere concesso un contributo nella misura dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili, qualora:
- a) gli interventi sono necessari per adeguare gli edifici alla vigente normativa in materia di
- 1) misure di sicurezza e prevenzione antincendi;
- 2) abbattimento di barriere architettoniche;
- b) gli interventi sono necessari per garantire un' ordinata e regolare funzionalità scolastica.
(2) Per l'ampliamento di edifici destinati ad ospitare nuove aule o sezioni, la cui necessità sia stata certificata dal competente ispettore per le scuole materne, possono essere concessi contributi nella misura dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili.
(3) Per l'acquisto di arredamento, di attrezzature, di materiale didattico e ludico possono essere concessi contributi nella misura dell'70 per cento.
(4) Non possono essere concessi contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici ritenuti infondati o superflui dal competente organo consultivo di cui all'articolo 1 della L.P. n. 38/1992,
(5) I contributi per gli interventi edili possono essere concessi anche in più rate, suddivisi in più esercizi o su singoli lotti.
(6) Qualora in un esercizio finanziario le disponibilità finanziarie non siano tali da poter concedere i contributi nelle misure di cui al presente articolo, le singole percentuali sono ridotte proporzionalmente, per tutti i richiedenti che si trovano nella medesima condizione. Le domande di contributo rimaste inevase per mancanza di disponibilità finanziarie possono essere esaminate nell'esercizio finanziario successivo, tenuto conto della priorità delle medesime sotto l'aspetto tecnico funzionale. 2)