Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1995, n. 2.
(1) Le domande di contributo o sovvenzione di cui all'articolo 1, da redigersi in carta legale, vanno presentate all'Ufficio Amministrativo tutela ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno se trattasi di finanziamenti di programmi annuali; nel caso di finanziamenti di singoli progetti o iniziative ad hoc le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento.
(2) Alle domande di contributo o sovvenzione va allegata la seguente documentazione:
(3) La documentazione allegata alla domanda deve essere sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione della domanda stessa ed all'attivazione dei benefici previsti.
(4) Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere comunque comunicate per iscritto al competente ufficio amministrativo.
(5) L'Amministrazione Provinciale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria per l'esatto accertamento delle specifiche situazioni sia di fatto che di diritto.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.