Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1995, n. 2.
(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1993, n. 13, le modalità per la concessione di contributi o sovvenzioni a privati, enti, società e associazioni per studi, manifestazioni, iniziative ed attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoro nonché della sicurezza di macchine, impianti e apparecchiature.
(1) Nei limiti della disponibilità di bilancio sono preferite, in ordine decrescente e con l'osservanza dei corrispondenti criteri, le seguenti attività:
(1) La concessione dei contributi viene deliberata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore alla tutela dell'ambiente e del lavoro.
(2) Per l'organizzazione di singole iniziative o progetti, o di programmi annuali può essere concesso un contributo dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
(3) Per i costi amministrativi quali personale, affitto, telefono e simili può essere concesso un contributo del trenta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
(4) In tal caso si procede alla detrazione dal preventivo totale della quota relativa alle spese amministrative, sulla quale viene calcolato un contributo del trenta per cento; sulla parte restante si procede ai sensi del comma 2.
(5) La liquidazione dei contributi avviene solo previa presentazione di idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata. Il controllo della liquidazione avviene a cura del direttore dell'ufficio responsabile del procedimento. La documentazione di spesa non può essere antecedente alla richiesta dello stesso.
(6) È ammessa la liquidazione di parti del contributo.
(1) Le domande di contributo devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa oppure prima dell'inizio dell'attività annuale.
(2) La valutazione al fine della concessione del contributo o della sovvenzione viene fatta tenuto conto della qualità, dell'adeguatezza rispetto ai fini prefissati e della congruità delle spese, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.
(1) Le domande di contributo o sovvenzione di cui all'articolo 1, da redigersi in carta legale, vanno presentate all'Ufficio Amministrativo tutela ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno se trattasi di finanziamenti di programmi annuali; nel caso di finanziamenti di singoli progetti o iniziative ad hoc le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento.
(2) Alle domande di contributo o sovvenzione va allegata la seguente documentazione:
(3) La documentazione allegata alla domanda deve essere sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione della domanda stessa ed all'attivazione dei benefici previsti.
(4) Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere comunque comunicate per iscritto al competente ufficio amministrativo.
(5) L'Amministrazione Provinciale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria per l'esatto accertamento delle specifiche situazioni sia di fatto che di diritto.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.