(1) Nell'osservanza degli obblighi di sicurezza e delle misure minime di sicurezza emanate ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le strutture organizzative trattano i dati personali procedendo all'elaborazione ed all'archiviazione con strumenti elettronici o comunque automatizzati e possono procedere alla comunicazione o alla diffusione dei dati personali anche in via telematica, se ed in quanto la comunicazione o la diffusione sono comunque ammesse.19)