(1) I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi di cui all'articolo 6, comma 2. I documenti contenenti informazioni connessi a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le ripartizioni provinciali, le aziende e gli enti dipendenti dalla Provincia, fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
(2) In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
(3) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, commi 4 e 5 della L.P. n. 17/1993, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: