In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 211)
Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali 2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1994, n. 32.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 dicembre 1999, n. 70.

Art. 7 (Disciplina dei casi di esclusione)  delibera sentenza

(1) I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi di cui all'articolo 6, comma 2. I documenti contenenti informazioni connessi a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le ripartizioni provinciali, le aziende e gli enti dipendenti dalla Provincia, fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

(2) In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

(3) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, commi 4 e 5 della L.P. n. 17/1993, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

  1. quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, e alla correttezza delle relazioni internazionali;
  2. quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
  3. quando i documenti contengano dati oggetto della disciplina di cui al titolo II. 8)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei concorrenti
8)
La lettera c) è stata aggiunta dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 dicembre 1999, n. 70.
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