(1) Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale, sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di cui all'articolo 25 commi 2, 4, 5 e 7 della L.P. n. 17/1993e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
(2) Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 25, comma 2, della L.P. n. 17/1993, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
(3) L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.