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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 41)
Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"

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1)

Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.

Art. 14 (Domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all'esame finale)

(1) Le domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all'esame finale devono essere presentate entro i termini stabiliti nei relativi decreti di indizione all'ufficio provinciale competente.

(2) La domanda di ammissione alla prova attitudinale per i corsi di prima formazione e all'esame, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

  1. certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
  2. relazione sull'attività alpinistica svolta. 13)

(3) La domanda di ammissione al corso di promozione, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

  1. certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
  2. certificato d'iscrizione all'albo professionale degli aspiranti guide. 13)

(4) La domanda di ammissione al corso di aggiornamento, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

  1. certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
  2. certificato sulla posizione nell'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide. 13)
13)

I commi 2, 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 11 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.