Pubblicato nel B.U. 25 maggio 1993, n. 24.
(1) Per tutto il tempo necessario all'effettuazione del bagno, gli utenti vanno assistiti da personale opportunamente istruito.
(2) Il personale di assistenza deve essere in possesso del certificato medico attestante l'idoneità sanitaria corrispondente a quella richiesta per la somministrazione di alimenti e bevande o corrispondente a quella richiesta per gli esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, secondo la normativa provinciale vigente.