Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) La direzione della scuola è affidata a un medico preferibilmente specializzato in ortopedia.
(2) Il direttore è coadiuvato da un istruttore didattico che ha il compito di coordinare le attività di tirocinio e di valutarne gli esiti in relazione ai singoli allievi.
(3) Possono essere nominati docenti della scuola:
(4) Il segretario della scuola assolve gli affari amministrativi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.
(5) Il consiglio dei docenti è composto dai docenti e dal direttore della scuola in veste di presidente.