Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) Le assenze non possono superare un terzo delle ore di lezioni complessive dell'anno scolastico.
(2) Qualora le assenze superino un terzo delle ore di lezione previste, l'allievo deve ripetere l'anno.
(3) Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al direttore della scuola.
(4) Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.