Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Per l'esame del progetto di massima va presentata la seguente documentazione:
(2) Per l'esame del progetto esecutivo va presentata la seguente documentazione:
L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9.