Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Un centro di assistenza diurna comprende almeno le seguenti strutture:
(2) I locali da destinare alla segreteria ed alla direzione, i locali per fisioterapia e la ginnastica, l'atrio, il bar, il refettorio o ristorante sono utilizzati sia dal centro di degenza che dal centro di assistenza diurna.