Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) I centri di degenza devono essere ubicati possibilmente in zone centrali degli abitati affinché:
(2) Il centro di degenza dev'essere costruito in un luogo dal clima gradevole, lontano da immondezzai e canali di scarico, da acque stagnanti nonché da industrie che siano rumorose oppure emettano gas fastidiosi o nocivi.
(3) La superficie totale dell'area è di almeno 70 m² per ogni posto-letto. Almeno 15 m² per ogni postoletto sono da mettere a disposizione per parchi e giardini, ovvero 1 m² per ogni 10 m³, come disposto dalle norme urbanistiche.
(4) La superficie utile netta totale dell'edificio ammonta ad almeno 45 m² per ogni posto letto previsto. Lo standard indicativo per il volume lordo totale è di 160-220 m³ per ogni letto previsto. Deve essere rispettato in ogni caso il valore minimo.