Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.
(1) La biblioteca scolastica deve possedere i seguenti requisiti minimi:
(2) La biblioteca scolastica deve inoltre:
(3) Il patrimonio minimo di libri di cui al comma 1, lettera c), deve essere posseduto dalle biblioteche scolastiche entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero dall'istituzione della scuola stessa.
(4) Le scuole, ovvero i plessi scolastici, le cui biblioteche non soddisfano i requisiti indicati nel presente articolo, non possono essere ricompresi nel computo del numero minimo delle classi, ai sensi degli articoli 3, 5 e 7 della legge sulle biblioteche scolastiche.