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In vigore al: 11/09/2012

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 151)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, "Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche"

1)

Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Biblioteche scolastiche come unità organizzative)

(1) La biblioteca scolastica costituisce un'unità organizzativa, anche se il patrimonio bibliotecario per insegnanti e quello per alunni sia collocato in locali distinti.

(2) Le biblioteche dei singoli plessi di un circolo didattico costituiscono un'unità organizzativa, articolata in più sedi.

(3) Le biblioteche degli istituti di istruzione secondaria costituiscono un'unica unità organizzativa articolata in sedi staccate o sezioni.

Art. 2 (Requisiti minimi per le biblioteche scolastiche)

(1) La biblioteca scolastica deve possedere i seguenti requisiti minimi:

  • a)  disporre di una gestione e di una catalogazione unica e centralizzata e di un adeguato accesso alle dotazioni librarie e audiovisive della scuola, con esclusione dei libri di testo, tali da costituire il centro di informazione, di studio e di comunicazione della scuola stessa;
  • b)  sostenere i compiti didattici e pedagogici della scuola, creando le premesse per indirizzare gli alunni a fruire della biblioteca;
  • c)  possedere un patrimonio minimo di dieci libri per alunno e insegnante, costituito da opere di consultazione, opere di approfondimento e di integrazione degli insegnamenti nelle singole materie di studio, libri di narrativa e altri libri di lettura, e in relazione all' ordine e alla grandezza della scuola, possedere una raccolta di letteratura didattica, di riviste e di audiovisivi;
  • d)  rispettare i criteri della qualità e dell' attualità nella costituzione del proprio patrimonio.

(2) La biblioteca scolastica deve inoltre:

  • a)  garantire un incremento mirato delle dotazioni librarie e audiovisive, la loro presentazione e catalogazione secondo le esigenze degli utenti, nonché iniziative di didattica bibliotecaria rivolta al suo utilizzo nell' ambito dell'insegnamento;
  • b)  applicare, nella classificazione, catalogazione e gestione del patrimonio librario e audiovisivo i corrispondenti sistemi in uso nelle biblioteche pubbliche della provincia, tenere almeno un catalogo alfabetico per autori e, in relazione all' ordine della scuola e alla grandezza della biblioteca, adottare, per i patrimoni rilevanti, anche un catalogo sistematico, un catalogo per soggetti e un catalogo per titoli. In caso di catalogazione automatizzata, la stessa è effettuata almeno per autori, materie, soggetti e titoli;
  • c)  essere accessibile durante le ore di lezione e in orario extrascolastico prestabilito;
  • d)  essere sistemata, di norma, in un locale centrale, sufficientemente spazioso e opportunamente arredato e tale da consentire lo svolgimento di lavori individuali, di gruppo o di classi.

(3) Il patrimonio minimo di libri di cui al comma 1, lettera c), deve essere posseduto dalle biblioteche scolastiche entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero dall'istituzione della scuola stessa.

(4) Le scuole, ovvero i plessi scolastici, le cui biblioteche non soddisfano i requisiti indicati nel presente articolo, non possono essere ricompresi nel computo del numero minimo delle classi, ai sensi degli articoli 3, 5 e 7 della legge sulle biblioteche scolastiche.

TITOLO II
Norme relative alle biblioteche interscolastiche, biblioteche di grandi scuole e alle scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca

CAPO I
Biblioteche interscolastiche

Art. 3 (Requisiti delle biblioteche interscolastiche)

(1) Più scuole con sede nel medesimo edificio o nel medesimo complesso scolastico e comprendenti complessivamente almeno venti classi, possono costituire una biblioteca interscolastica, purché risponda ai seguenti requisiti d'ordine funzionale e strutturale:

  • a)  possedere un patrimonio minimo di dieci libri per alunno e insegnante delle scuole interessate e comunque non essere inferiore a 5.000 libri;
  • b)  garantire l' attualità del patrimonio librario e audiovisivo mediante nuove acquisizioni annue, pari, di norma, ad almeno il dieci per cento del patrimonio minimo prescritto, ai sensi della lettera a);
  • c)  gestire, secondo un unico sistema, i patrimoni librari e audiovisivi delle scuole aderenti;
  • d)  tenere un catalogo alfabetico per autori e, per i patrimoni rilevanti, un catalogo sistematico, un catalogo per soggetti e un catalogo per titoli; oppure, nel caso di catalogazione automatizzata, effettuare la stessa per autori, materie, soggetti e titoli.

(2) La biblioteca interscolastica riunisce il patrimonio librario delle singole scuole in un locale o in locali comuni, di ampiezza tale da consentire ad almeno due classi di operare contemporaneamente.

(3) La biblioteca interscolastica osserva durante il periodo di attività scolastica un orario di apertura di almeno trenta ore settimanali, anche fuori dell'orario delle lezioni, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni pendolari; essa è aperta anche durante le ferie scolastiche.

Art. 4 (Consiglio di biblioteca interscolastica)

(1) Il sovrintendente o l'intendente scolastico nominano il consiglio di biblioteca interscolastica.

(2) Le scuole fino a dieci classi sono rappresentate in seno al consiglio di biblioteca interscolastica da un insegnante, mentre le scuole con più di dieci classi e le scuole con più indirizzi di studio sono rappresentate ciascuna da due insegnanti.

(3) Il consiglio di biblioteca interscolastica può cooptare ulteriori membri, scelti fra il personale docente e non docente; tali membri partecipano alle sedute con solo voto consultivo.

CAPO II
Biblioteche di grandi scuole

Art. 5 (Definizione e organizzazione)

(1) Le biblioteche ubicate nei singoli plessi di un circolo didattico ovvero le biblioteche di istituti di istruzione secondaria, che abbiano complessivamente almeno venti classi, costituiscono una biblioteca di grande scuola. Nel computo possono essere considerate soltanto le classi dei plessi scolastici o delle sezioni e sedi staccate, presso le quali funzionano biblioteche scolastiche, che soddisfano i requisiti minimi indicati all'articolo 2.

Art. 6 (Requisiti delle biblioteche di grandi scuole)

(1) Una biblioteca di grande scuola deve soddisfare i medesimi requisiti di ordine strutturale e funzionale previsti dai commi 1, lettere a, b, c e d, 2 e 3 dell'articolo 3.

CAPO III
Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca

Art. 7 (Requisiti strutturali e funzionali per la conduzione di un servizio bibliotecario comune)

(1) Più circoli didattici o più istituti di istruzione secondaria, aventi un numero complessivo di almeno ventiquattro classi, possono consorziarsi per la conduzione di un servizio bibliotecario comune. Nel computo possono essere considerate soltanto le classi dei plessi scolastici o delle sezioni e sedi staccate, presso le quali funzionano biblioteche scolastiche, che soddisfano i requisiti minimi indicati all'articolo 2.

(2) Le scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca devono inoltre soddisfare i requisiti di ordine strutturale e funzionale previsti dai commi 1, lettere a, b, c e d, 2 e 3 dell'articolo 3.

Art. 8 (Requisiti in ordine alla competenza territoriale)

(1) Ai fini della costituzione di un consorzio per la conduzione del servizio bibliotecario comune, i circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria interessati devono avere la loro sede nello stesso territorio comunale o nel territorio di comuni viciniori.

Art. 9 (Consorzio fra scuole e biblioteche pubbliche locali)

(1) Ai fini del riconoscimento di consorzi fra scuole e biblioteche pubbliche locali per la conduzione del servizio bibliotecario le scuole aderenti al consorzio devono avere complessivamente almeno venti classi.

Art. 10 (Priorità e limiti per la costituzione di consorzi)

(1) La costituzione di consorzi per la conduzione di servizi bibliotecari comuni avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a)  i consorzi sono costituiti preferibilmente a livello locale e comunale;
  • b)  è data, di norma, priorità ai consorzi fra scuole dello stesso ordine rispetto a consorzi fra scuole di ordine diverso;
  • c)  sono promossi, in via prioritaria, i consorzi fra biblioteche scolastiche e biblioteche pubbliche locali, quando le stesse risultino fra loro combinate, ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41;
  • d)  ai fini della promozione di strutture bibliotecarie efficienti, nella costituzione di consorzi fra circoli didattici e istituti di istruzione secondaria con biblioteche pubbliche locali, devono essere inoltre considerati gli standards relativi ai locali e all' arredamento delle biblioteche, il patrimonio librario e audiovisivo, l'orario di apertura e la dotazione di personale delle rispettive biblioteche pubbliche locali.

(2) In presenza dei medesimi presupposti, è data priorità al consorzio con biblioteche pubbliche locali, che dispongono di personale regolarmente impiegato a tempo pieno nel servizio bibliotecario.

(3) Nei consorzi tra scuole e biblioteche pubbliche locali, il personale ad esse assegnato per la conduzione del servizio bibliotecario comune non può sostituire il personale addetto alle biblioteche pubbliche locali.

Art. 11 (Modalità per la costituzione di consorzi e per il loro funzionamento)

(1) I consigli di circolo o di istituto ed eventualmente i competenti organi delle biblioteche pubbliche locali interessati deliberano la costituzione del consorzio per la conduzione del servizio bibliotecario comune ed approvano la convenzione per la gestione di tale servizio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta provinciale.

(2) La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità della cooperazione e del coordinamento per quanto attiene all'incremento, all'inventariazione, alla schedatura e alla preparazione del patrimonio librario e audiovisivo, nonché le modalità del servizio di prestito, di consulenza e di collaborazione nell'attuazione di iniziative e manifestazioni per la promozione della lettura.

TITOLO III
Norme relative ai direttori di biblioteca e al personale amministrativo delle biblioteche scolastiche

CAPO I
Direttori di biblioteca e loro collaboratori

Art. 12 (Direttore della biblioteca scolastica)

(1) Il direttore di biblioteca scolastica deve essere in possesso della qualifica prevista all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, la quale deve comunque essere acquisita entro un anno dalla nomina.

(2) Il direttore di biblioteca scolastica può essere coadiuvato nelle sue funzioni da un comitato nominato dal collegio dei docenti.

Art. 13 (Indennità ai direttori di biblioteca e ai loro collaboratori)

(1) I consigli di circolo o di istituto o i consigli di biblioteca, stabiliscono l'orario settimanale di servizio del direttore di biblioteca e dei suoi collaboratori, atto a garantire il funzionamento delle biblioteche scolastiche, delle biblioteche interscolastiche, delle biblioteche di grandi scuole e dei servizi bibliotecari consorziati.

(2) Ogni scuola può nominare un collaboratore del direttore di biblioteca per ogni gruppo intero o frazione di dieci classi della scuola stessa.

(3) Qualora l'incarico conferito al direttore di biblioteca e ai collaboratori comporti un orario di servizio che risulti aggiuntivo rispetto a quello d'obbligo, al direttore e ai collaboratori sono corrisposte le seguenti indennità ragguagliate al compenso per lavoro straordinario:

  • a)  al direttore di biblioteca, in servizio presso scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, possono essere liquidate, solo per le ore prestate in eccedenza alle diciotto ore settimanali, un massimo di ulteriori sei ore settimanali, per complessive 240 ore annue;
  • b)  a ciascun collaboratore del direttore di biblioteca, in servizio presso scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado possono essere liquidate, solo per le ore prestate in eccedenza alle diciotto ore settimanali, un massimo di ulteriori quattro ore settimanali, per complessive 160 ore annue;
  • c)  al direttore di biblioteca e a ciascun collaboratore, in servizio presso scuole di istruzione primaria, possono essere liquidate, solo per le ore prestate in eccedenza alle ventiquattro ore settimanali, un massimo di ulteriori tre ore settimanali, per complessive 120 ore annue.

(4) L'entità oraria delle indennità spettanti al direttore e ai suoi collaboratori è calcolata sulla base dei parametri contemplati dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

CAPO II
Personale amministrativo delle biblioteche scolastiche

Art. 14 (Criteri per l'assegnazione del personale di biblioteca)

(1) Tenuto conto della specifica funzione delle biblioteche, del numero delle classi e della consistenza del patrimonio librario alle biblioteche interscolastiche, alle biblioteche di grandi scuole e ai servizi bibliotecari di scuole consorziate è assegnato il seguente personale amministrativo:

  • a)  un coadiutore di biblioteca alle biblioteche di grandi scuole dei circoli didattici;
  • b)  un bibliotecario alle biblioteche di grandi scuole di istituti di istruzione secondaria, alle biblioteche interscolastiche e scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca con meno di trenta classi, non aperti alla collettività e con un patrimonio librario inferiore a 8000 libri, nonché alle biblioteche di grandi scuole, comprese quelle di circoli didattici, aperte alla collettività;
  • c)  un bibliotecario e un coadiutore di biblioteca alle biblioteche interscolastiche e scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca con almeno trenta classi ed un patrimonio di almeno 8000 libri, nonché alle medesime biblioteche, indipendentemente dal numero delle classi, se aperte alla collettività e dotate di un patrimonio di almeno 8000 libri.

TITOLO IV
Norma finale

Art. 15

(1) Cessano di trovare applicazione le disposizioni concernenti i requisiti fondamentali delle biblioteche scolastiche, previsti nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17.

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