Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 23, alle minute spese d'ufficio e alle altre spese, per le quali sussiste l'urgenza o la convenienza di eseguirle direttamente, l'Istituto provvede tramite un fondo concesso in anticipazione dal consiglio direttivo ad un dipendente responsabile, denominato "economo"
(2) L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.
(3) Quando il fondo sia prossimo ad esaurirsi, l'economo presenta il rendiconto delle spese sostenute, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, le quali saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Al termine dell'esercizio, l'economo deve versare al tesoriere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento all'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partire di giro.
(4) Possono essere pagate tramite il fondo di anticipazione anche le spese di cui all'articolo 5, lettera f).