Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) I beni di proprietà dell'Istituto sono iscritti in un apposito inventario, che va tenuto aggiornato.
(2) Non è consentito il pagamento di fatture relative alla fornitura di beni durevoli, se i beni stessi non sono stati assunti in carico nell'inventario.