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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 10 (Mensa aziendale)

(1) La licenza di esercizio per le mense aziendali è richiesta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante dell’associazione o della cooperativa appositamente costituita dal personale aziendale. La conduzione può essere affidata ad un soggetto diverso dal titolare della licenza, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18 della legge, il cui nome deve risultare dalla licenza. 7)

7)
L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2011, n. 45.