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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 9 (Spacci interni)

(1) La licenza di esercizio per gli spacci interni è richiesta dal legale rappresentante dei circoli o delle associazioni. La conduzione può essere affidata a soggetto diverso dal legale rappresentante, purché associato o dipendente e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della legge, il cui nome deve risultare sulla licenza. A richiesta degli organi di vigilanza di cui all'articolo 46 della legge, deve essere esibito l'elenco aggiornato dei soci e dipendenti del circolo o della associazione.

(2) La qualità di socio o dipendente, per l'accesso agli spacci interni, deve essere provata, a richiesta degli organi di vigilanza, mediante esibizione di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal circolo o dalla associazione, numerato e datato, contenente le generalità del titolare nonché la menzione del rapporto di appartenenza, associazione, dipendenza.