(1) La licenza di esercizio per gli spacci interni è richiesta dal legale rappresentante dei circoli o delle associazioni. La conduzione può essere affidata a soggetto diverso dal legale rappresentante, purché associato o dipendente e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della legge, il cui nome deve risultare sulla licenza. A richiesta degli organi di vigilanza di cui all'articolo 46 della legge, deve essere esibito l'elenco aggiornato dei soci e dipendenti del circolo o della associazione.
(2) La qualità di socio o dipendente, per l'accesso agli spacci interni, deve essere provata, a richiesta degli organi di vigilanza, mediante esibizione di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal circolo o dalla associazione, numerato e datato, contenente le generalità del titolare nonché la menzione del rapporto di appartenenza, associazione, dipendenza.