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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 6 (Idoneità - attestazione)

(1) Il sindaco attesta la corrispondenza dell’esercizio pubblico alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sulla base delle dichiarazioni di conformità o dei verbali di collaudo di cui all’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, nonché del parere del rappresentante dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nella commissione edilizia comunale. 4)

(2) L'attestazione di cui al comma 1 tiene luogo delle autorizzazioni in materia di sanità, prevenzione incendi e impianti termici, nonché della licenza d'uso.

(3) La rispondenza delle piscine pubbliche alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 4 e le condizioni di solidità e di sicurezza delle stesse e delle relative strutture accessorie sono attestate dal sindaco, sentiti il rappresentante dell'unità sanitaria locale di cui al comma 1 ed il competente tecnico comunale.

(4) L'inosservanza delle condizioni eventualmente prescritte dal sindaco o il mancato rinnovo dell'attestazione comporta il diniego della licenza o la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 47 della legge.

(5) Le spese per l'attestazione dell'idoneità delle strutture sono a carico del richiedente la licenza di esercizio.5)

4)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2011, n. 45.
5)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37.