(1) Il sindaco attesta la corrispondenza dell’esercizio pubblico alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sulla base delle dichiarazioni di conformità o dei verbali di collaudo di cui all’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, nonché del parere del rappresentante dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nella commissione edilizia comunale. 4)
(2) L'attestazione di cui al comma 1 tiene luogo delle autorizzazioni in materia di sanità, prevenzione incendi e impianti termici, nonché della licenza d'uso.
(3) La rispondenza delle piscine pubbliche alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 4 e le condizioni di solidità e di sicurezza delle stesse e delle relative strutture accessorie sono attestate dal sindaco, sentiti il rappresentante dell'unità sanitaria locale di cui al comma 1 ed il competente tecnico comunale.
(4) L'inosservanza delle condizioni eventualmente prescritte dal sindaco o il mancato rinnovo dell'attestazione comporta il diniego della licenza o la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 47 della legge.
(5) Le spese per l'attestazione dell'idoneità delle strutture sono a carico del richiedente la licenza di esercizio.5)