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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 1 (Definizioni)

(1) Agli effetti del presente regolamento per "legge" si intende la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58; per "registro" il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi; per "preposto" il gestore dell'esercizio nominato ai sensi dell'articolo 13 della legge; per "camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; per "familiari" il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado; per rimesse di autoveicoli o vetture gli esercizi di custodia di autoveicoli o vetture di terzi.

(2) Per le aree non pubbliche e per le associazioni locali di cui all'articolo 1, comma tre, della legge si intendono, rispettivamente, le aree l'accesso alle quali è riservato a soggetti predeterminati e le associazioni che esauriscono la loro attività nell'ambito comunale di riferimento.