Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Il personale insegnante che all'entrata in vigore della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 122), abbia insegnato per almeno 3 anni scolastici nella formazione professionale provinciale con incarichi annuali è ammesso ai concorsi per insegnanti della formazione professionale anche prescindendo dal superamento del corso abilitante di cui all'articolo 5 del T.U.
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 7 luglio 1987, n. 31.