Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40, 31) in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 122), si applicano tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia e all'ente di provenienza, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.
(2) Al predetto personale il servizio prestato presso l'ente di provenienza è utilmente computato, ai fini della buona uscita di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'articolo 27 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 177), dedotta l'eventuale indennità di fine servizio comunque denominata, percepita per lo stesso servizio. 32)
Pubblicata nel B.U. 2 settembre 1975, n. 42.
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 7 luglio 1987, n. 31.
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 29 agosto 1972, n. 40.
All'art. 65 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12, è stato aggiunto dall'art. 29 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, il seguente comma:
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale di segreteria ed ausiliario che, in servizio presso l'ENAIP al 31 agosto 1974, sia stato assunto con decorrenza dal 1° ottobre 1974 dalla Provincia e successivamente inquadrato in ruolo.