Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) L'indennità di buona uscita al personale incaricato ad orario pieno è concessa secondo le disposizioni in vigore per il personale di ruolo. Detta indennità è concessa in proporzione agli anni prestati ad orario ridotto, ma comunque non inferiore alla metà dell'orario d'obbligo.