Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) L'Amministrazione provinciale può avvalersi nel settore della formazione professionale, comprese le istituzioni per handicappati e i convitti, di personale incaricato o supplente per quanto riguarda la direzione, l'insegnamento, l'assistenza e l'educazione; l'Amministrazione si avvale pure di personale incaricato per la direzione tecnica d'albergo, conferenze, consulenze tecniche, prove e dimostrazioni pratiche e teoriche.
(2) Per la copertura di ore di insegnamento residue presso la formazione professionale provinciale possono essere incaricati anche insegnanti statali.
(3) La retribuzione durante la sospensione estiva delle attività didattiche viene concessa soltanto agli incaricati che abbiano prestato servizio nell'arco dell'anno scolastico per almeno sette mesi, che siano in servizio alla fine del periodo di insegnamento e che abbiano partecipato agli esami finali, ove previsti.