Pubblicato nel B.U. 3 giugno 1986, n. 23.
(1) Agli effetti del presente regolamento di attuazione, i titolari di aziende agricole sono classificati in:
(2) Considerata la diversa redditività delle aziende fruttiviticole ed ortofrutticole a pieno campo, la superficie produttiva viticola ed ortofrutticola a pieno campo viene moltiplicata con un coefficiente di correzione di 0,6.5)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 29 maggio 1987, n. 7, e dall'art. 2 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.