Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.
(1) La commissione di cui all'articolo 17 invia annualmente al competente assessorato provinciale, ai fini della redazione del programma annuale provinciale per l'edilizia abitativa, proposte e suggerimenti utili alla esecuzione della norma di cui all'articolo 8, 3\ comma, della legge.