Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.
(1) L'assistenza sociale, la cura della persona, l'assistenza alberghiera e l'animazione sono garantite da personale dipendente dalla casa di riposo.
(2) L'assistenza medica è garantita da medici propri della casa di riposo o da uno o più medici di base del distretto sede della casa di riposo o da medici ospedalieri.
(3) L'assistenza infermieristica e riabilitativa è garantita da personale della casa di riposo ed in caso di impossibilità di reperimento di detto personale da parte della casa di riposo lo stesso viene messo a disposizione dall'unità sanitaria locale.
(4) L'unità sanitaria locale garantisce un'adeguata assistenza dietologica.
(5) Per l'assistenza sanitaria a tutti gli ospiti delle case di riposo l'unità sanitaria locale mette a disposizione il materiale sanitario necessario rispettivamente i presidi sanitari. Per le persone non autosufficienti fornisce pure i medicinali.4)
L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 3, del D.P.G.P. 18 febbraio 1994, n. 4.