Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.
(1) I Comitati scientifici dei musei, di cui all'articolo 9 comma 1, di seguito denominati Comitati dei musei, sono convocati per iscritto dal rispettivo Presidente almeno una volta l'anno. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta e deve essere recapitata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, deve essere recapitata almeno 24 ore prima.
(2) I Comitati dei musei hanno le seguenti funzioni: