(1) Il patrimonio dell'Accademia è composto dai beni immobili e mobili.
(2) In particolare fanno parte del patrimonio le quote di adesione ed i contributi sociali versati dai soci; i contributi in conto capitale degli enti pubblici; le elargizioni e le donazioni a favore dell'ente e le riserve costituite da avanzi di gestione.
(3) Entro il mese di aprile di ogni anno i soci devono versare un contributo sociale, il cui ammontare, al pari di quello della quota di adesione, viene deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. I contributi sociali possono essere differenziati.
(4) In caso di decadenza del socio, questi è tenuto, indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, al pagamento del contributo sociale relativo all'intero anno sociale nel quale la cessazione si è verificata.
(5) L'Accademia può beneficiare di contributi da parte di enti pubblici e di privati ed anche di elargizioni e donazioni, purché essi non condizionino la sua autonomia scientifica.
(6) L'Accademia deve impiegare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione, compresi eventuali avanzi di gestione, al solo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati nell'articolo 3.
(7) Durante la vita dell'Accademia il suo patrimonio nonché gli avanzi di gestione, fondi o riserve, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.