(1) Nelle scuole elementari, secondarie di primo e secondo grado l'orario funzionale all'insegnamento comprende 220 ore annue.
(2) Le attività da prestare nell'ambito delle 220 ore annue sono le seguenti:
- a) 40 ore per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e per i contatti e la collaborazione con le famiglie, incluse le udienze generali;
- b) 40 ore per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione;
- c) almeno 70 ore per le scuole elementari e non meno di 50 ore per le scuole secondarie per la programmazione collegiale ed il coordinamento in gruppi di disciplina ed in gruppi di lavoro;
- d) 35 ore per i rapporti individuali con le famiglie;
- e) almeno 20 ore per attività di aggiornamento;
- f) le restanti ore per tutte le altre attività connesse con l' insegnamento.
(3) Il numero delle ore previsto per le attività di cui al comma 2 può essere distribuito anche diversamente secondo criteri di flessibilità nel rispetto del contingente annuo di 220 ore e fatte salve le limitazioni di cui alle lettere c) ed e).
(4) Nelle 220 ore di cui al comma 1 non sono comprese le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini ed esami ed adempimenti connessi nonché quelle relative alla preparazione individuale delle lezioni ed esercitazioni, come pure quelle necessarie per la correzione degli elaborati.
(5) Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Tali adempimenti non sono compresi nelle 220 ore di cui al comma 1.
(6) Le maggiori prestazioni di cui agli articoli 4, 5 ed al presente articolo volte al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, sono programmate nel piano annuale delle attività di istituto con deliberazione del collegio dei docenti.