Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.
(1) Previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sentito il comitato di cui all' articolo 12, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica l'erogazione di prestazioni aggiuntive e attività anche tese ad una migliore integrazione tra gli interventi sanitari e sociali e con le modalità che possono consentire l'inserimento funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, ove istituito, o dell'apposito servizio per:
(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma precedente, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, e le Aziende competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici pediatri partecipanti a tali attività integrative.
(3) Il comitato consultivo provinciale di cui all' articolo 12 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.