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In vigore al: 11/09/2012

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 53 (Pediatria di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  • a)  l' associazione è libera, volontaria e paritaria;
  • b)  l' accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e L'Ordine dei Medici;
  • c)  del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l' attività di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Provincia;
  • d)  la sede della medicina di gruppo è unica. In casi particolari previo parere del comitato di cui all' articolo 11 la sede può essere articolata in più studi medici dislocati nello stesso distretto o ambito territoriale;
  • e)  del gruppo fanno parte non meno di due e non più di quattro pediatri di base;
  • f)  ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
  • g)  ciascun partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l' accesso reciproco gli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  • h)  la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando il quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall' accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  • i)  in ogni caso deve essere assicurata dai medici del gruppo l' assistenza nello studio per almeno cinque ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nei giorni prefestivi infrasettimanali deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica;
  • k)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all' interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
  • l)  all' intero del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interne per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità;
  • m)  la suddivisione delle spese di gestione dell' ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo;
  • n)  per lo svolgimento di detta attività vengono corrisposti i compensi di cui alle tabelle A2 - D2 - E2 dell' articolo 43.
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