(1) L'importo complessivo dei compensi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente contratto non può superare la misura massima del quaranta per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.
(2) L'indennità di coordinamento è cumulabile con i premi e le indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 fino alla misura massima del sessanta per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.
(3) L'indennità libero professionale spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del contratto collettivo intercompartimentale del 4 gennaio 1996 non è cumulabile con i compensi di cui agli articoli 2, 3, 6 e 7 del presente contratto, mentre è cumulabile con le altre indennità previste del contratto medesimo fino alla misura massima del novanta per cento del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.
(4) L'aumento individuale dello stipendio di cui all'articolo 3, comma 1, dell'accordo intercompartimentale del 4 gennaio 1996 non è cumulabile con l'indennità libero professionale di cui all'articolo 3, comma 2, di tale accordo intercompartimentale.