(1) Il consiglio d'istituto è composto dai seguenti membri delle due valli ladine della Provincia di Bolzano:
(2) Il consiglio d'istituto si riunisce almeno quattro volte all'anno; su richiesta della maggioranza dei propri membri esso può venire tuttavia convocato in seduta straordinaria.
(3) Il numero legale del consiglio d'istituto è dato ove risulti presente la maggioranza dei membri.
(4) L'elezione del consiglio d'istituto si svolge nell'anno dell'elezione del consiglio comunale.
(5) Se un membro del consiglio è assente più di tre volte consecutive senza giustificazione, deve cedere il mandato al suo supplente.