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In vigore al: 11/09/2012

w) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
Istituto ladino di cultura "Micurà de Rü": modifica dello Statuto

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Art. 4 (Consiglio d'istituto)

(1) Il consiglio d'istituto è composto dai seguenti membri delle due valli ladine della Provincia di Bolzano:

  • a)  da un rappresentante ladino, nominato dalla Giunta provinciale;
  • b)  da due rappresentanti della val Badia rispettivamente della val Gardena, proposti dalle associazioni culturali ladine, legalmente costituite, le cui finalità statutarie sono parallele a quelle dell' istituto; detti rappresentanti ed i loro sostituti vengono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta delle associazioni culturali. Ad un rappresentante uscente subentra il suo sostituto;
  • c)  da un sindaco o da un vicesindaco o da un assessore comunale delle valli ladine. Il rappresentante per il consiglio d' istituto viene eletto dai sindaci delle due valli in riunione separata. Ove l'elezione non dovesse avere luogo entro due mesi dalla relativa comunicazione, fino al momento dell'elezione medesima questi due membri vengono nominati in via provvisoria dalla Giunta provinciale;
  • d)  dall' intendente e da un rappresentante dell'Istituto Pedagogico;
  • e)  dal direttore dell' istituto e dal suo segretario quali membri di diritto, ma senza diritto di voto.

(2) Il consiglio d'istituto si riunisce almeno quattro volte all'anno; su richiesta della maggioranza dei propri membri esso può venire tuttavia convocato in seduta straordinaria.

(3) Il numero legale del consiglio d'istituto è dato ove risulti presente la maggioranza dei membri.

(4) L'elezione del consiglio d'istituto si svolge nell'anno dell'elezione del consiglio comunale.

(5) Se un membro del consiglio è assente più di tre volte consecutive senza giustificazione, deve cedere il mandato al suo supplente.

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