(1) Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili ed immobili ad esso passati in proprietà attraverso acquisto, donazione o qualsiasi altro atto e che siano in diretta relazione con la conduzione dell'istituto.
(2) In caso di scioglimento dell'istituto, la Giunta provinciale ha facoltà di disporre dell'intero patrimonio.