(1) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
(2) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
(3) Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
(4) Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.