Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 8 aprile 2003, n. 14.
(1) Oltre ai congedi straordinari retribuiti previsti dall'articolo 19 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002, al personale medico in formazione medico specialistica possono essere concessi fino a 45 giorni lavorativi all'anno di congedo straordinario retribuito per la frequenza delle lezioni obbligatorie presso le Scuole di Specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia nazionali convenzionate con il reparto presso il quale il richiedente presti servizio.
(2) Il personale medico con funzione di libero docente universitario ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario retribuito per insegnare all'Università presso la quale ha la libera docenza.