(1) L'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente a tempo parziale e la modifica della stessa è concordata nel contratto di lavoro individuale e deve anche tener conto delle esigenze delle aziende sanitarie.
(2) Il tempo parziale può essere articolato come segue:
- a) articolazione orizzontale del lavoro:
- Così come per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'orario di lavoro concordato è di regola diviso su 5 o 6 giorni lavorativi per settimana.
- b) articolazione verticale:
- L'orario di lavoro concordato è diviso e limitato a periodi predeterminati per settimana, mese oppure anno (per esempio: per il tempo parziale con 50% di orario di lavoro: 2, 5 giorni alla settimana, 2 settimane al mese, un mese alternato, etc.).
- L'orario di lavoro è concordato e può essere programmato in modo tale, che le due forme di orario di lavoro, orizzontale e verticale, si alternano ed integrano a ritmo regolare.
(3) Clausole elastiche per un'articolazione flessibile:
- - Alla stipula del contratto individuale di tempo parziale, può essere concordata anche una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa. La clausola elastica indica condizioni e modalità a fronte delle quali l' Amministrazione per esigenze di servizio, con un preavviso di almeno 15 giorni, può variare l'articolazione concordata dell'orario di lavoro.
- - Nella clausola deve essere contenuto espressamente il diritto al recesso, da parte del dipendente e dell' amministrazione, e per quest'ultima senza termine di preavviso.
- - Il recesso dovrà essere effettuato in forma scritta, con un mese di preavviso, non prima di cinque mesi dalla stipula del patto. A seguito del recesso decade la clausola elastica e valgono rigidamente le collocazioni temporali stabilite dal contratto individuale.
- - È possibile, successivamente, stabilire un nuovo patto di clausola elastica.