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In vigore al: 11/09/2012

i') CONTRATTO COLLETTIVO 23 agosto 2000 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale
4

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.

TITOLO I
Tempo parziale

Art. 1 (Premesse e principi)

(1) Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 dell'accordo collettivo intercompartimentale del 29.07.1999 e i principi posti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (attuazione della direttiva dell'Unione Europea 97/81/UE concernente l'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo parziale), le parti disciplinano con il presente accordo collettivo il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del Servizio Sanitario Provinciale, escluso il personale medico e veterinario, nonché il personale appartenente alla dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.

Art. 2 (Definizione)

(1) È considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio il cui orario di lavoro è inferiore a quello previsto per il personale a tempo pieno.

(2) Il rapporto a part time è così articolato:

  • a)  30 per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno;
  • b)  50 per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno;
  • c)  75 per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno.

(3) A livello aziendale possono essere concordate eventuali ulteriori forme di lavoro a tempo parziale.

(4) In casi, caratterizzati da comprovate e urgenti esigenze di servizio, ovvero da comprovate e particolari esigenze familiari o personali sono ammessi rapporti di lavoro a tempo parziale, i quali esulano dai limiti sopraccitati.

Art. 3 (Forme di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Nessun profilo professionale è escluso dall'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale vanno anche tenute in considerazione le esigenze di servizio.

(2) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituito mediante contratto individuale ai sensi dell'articolo 10 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999. Per la stipula del contratto il dipendente può avvalersi dell'assistenza di un rappresentante sindacale dallo stesso indicato.

(3) Il contratto di lavoro a tempo parziale è a tempo indeterminato o a tempo determinato. L'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale avviene nei seguenti modi:

  • a)  Assunzione programmata

- L'assunzione avviene su iniziativa dell'Azienda Sanitaria (assunzione di persone con handicap, procedure concorsuali e altre procedure previste da normative e regolamenti di esecuzione, riammissione in servizio, mobilità tra gli enti). L'assunzione è a tempo indeterminato, quando il posto viene occupato definitivamente; è a tempo determinato, quando il posto è occupato temporaneamente risp. quando il dipendente viene sostituito durante la sua assenza.

  • b)  Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale

- I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono in qualsiasi momento domandare di essere ammessi al rapporto di lavoro a tempo parziale. Se le esigenze di servizio lo consentono, la trasformazione può avvenire anche prima del 1° giorno del 2 mese a far data dalla presentazione della domanda. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è limitato a due anni e si rinnova tacitamente di anno in anno se l'Azienda Sanitaria non lo disdice almeno 120 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta da parte dell'Azienda sanitaria il dipendente ritorna al rapporto di lavoro antecedente. La disdetta da parte del dipendente è regolata dall'articolo 5 del presente contratto.

- Nell'assegnazione di incarichi di supplenza a tempo parziale viene data la precedenza ai dipendenti che hanno presentato domanda di trasformazione, e ai quali non è stata ancora concessa oppure sia stata rifiutata. Questi per il periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale sono collocati in aspettativa non retribuita nel loro posto di lavoro di rapporto a tempo pieno.

- Se le domande presentate per l'ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale sono superiori ai posti convertibili a tempo parziale nella relativa unità operativa, viene formata un'apposita graduatoria. Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri di cui all'articolo 12 del presente contratto.

  • c)  Ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell' articolo 27 del contratto collettivo di intercomparto del 29.7.1999:

- Il dipendente comunica l'opzione di ammissione a questa tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale all'Amministrazione non più tardi di 60 giorni prima dell'inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale risp. prima della scadenza della soluzione già concessa. L'inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere posticipato per non più di 4 mesi per gravi motivi di servizio. Il limite previsto dal contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999 può essere posticipato per il periodo corrispondente. Su richiesta delle organizzazioni sindacali le Aziende definiscono congiuntamente con le stesse i motivi che possono giustificare il posticipo di cui al capo precedente.

- Il rientro anticipato al rapporto di lavoro a tempo pieno è possibile:

  • -  In caso di esigenze di servizio o personali, può essere disposto, in comune accordo, il rientro al rapporto di lavoro a tempo pieno. Questa interruzione non causa la perdita del diritto per la rimanente soluzione di aspettativa.

(4) Fatto salvo quanto previsto al comma 3 lettera c) del presente articolo, l'eventuale diniego del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al comma 3 lettera a) e b) deve essere motivate.

Art. 4 (Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno)

(1) I dipendenti con un contratto di lavoro a tempo parziale a tempo indeterminato, assunti in base alle assunzioni programmate, possono in qualsiasi momento presentare domanda di ammissione per un rapporto di lavoro a tempo pieno. Questa trasformazione di norma non è possibile prima del 1° giorno del 2° mese a decorrere dalla presentazione della domanda, premesso che il relativo posto sia libero. Per particolari esigenze di servizio o personali, sempre chè non vengano lesi diritti degli altri dipendenti, la trasformazione può essere effettuata immediatamente.

(2) I dipendenti che hanno presentato domanda di trasformazione da un rapporto di lavoro a tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno, risp. ai quali non è stato approvato definitivamente l'accesso ad un posto di lavoro con rapporto di lavoro a tempo pieno oppure sia già stato rifiutato, hanno precedenza nell'assegnazione di posti di supplenza (rapporto di lavoro a tempo pieno). In questo caso per il periodo della supplenza vengono collocati in aspettativa.

(3) La stessa procedura viene applicata ai casi in cui viene presentata domanda per una riduzione percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 5 (Recesso dal rapporto di lavoro a tempo parziale e rientro al rapporto di lavoro a tempo pieno)

(1) Il dipendente che sia stato ammesso ad un rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'articolo 3, lettera b) del presente contratto, può in qualsiasi momento recedere dallo stesso e presentare domanda di rientro ad un rapporto di lavoro a tempo pieno.

(2) Il recesso di regola non è possibile prima del 1° giorno del 2° mese dalla presentazione della domanda. Presupposto per il rientro è un posto libero, anche temporaneo.

(3) Se il rientro su un posto libero a tempo pieno non è possibile, nell'assegnazione degli incarichi di supplenza (rapporto di lavoro a tempo pieno) la precedenza viene data al dipendente interessato. In questo caso per il periodo di supplenza questi è collocati in aspettativa sul suo posto a tempo parziale.

(4) Il rientro a tempo pieno è possibile solo se il dipendente è in grado di assumere effettivamente il servizio.

(5) La stessa procedura viene applicata ai casi in cui viene presentata domanda per un'aumento percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 6 (Trasformazione del rapporto di lavoro)

(1) Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro di norma non può essere trasformato.

(2) Il dipendente deve aver prestato minimo un anno di effettivo servizio tra la data di assunzione e la data di trasformazione del rapporto di lavoro risp. tra l'una e l'altra trasformazione del rapporto di lavoro.

(3) Per gravi motivi personali, oppure per urgenti esigenze di servizio il rapporto di lavoro può essere trasformato anche prima della scadenza di cui al comma 2. In caso la richiesta venisse fatta da parte dell'amministrazione, la trasformazione del rapporto di lavoro avviene comunque solo con il consenso scritto dell'interessato.

Art. 7 (Articolazione dell'orario di lavoro)

(1) L'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente a tempo parziale e la modifica della stessa è concordata nel contratto di lavoro individuale e deve anche tener conto delle esigenze delle aziende sanitarie.

(2) Il tempo parziale può essere articolato come segue:

  • a)  articolazione orizzontale del lavoro:

- Così come per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'orario di lavoro concordato è di regola diviso su 5 o 6 giorni lavorativi per settimana.

  • b)  articolazione verticale:

- L'orario di lavoro concordato è diviso e limitato a periodi predeterminati per settimana, mese oppure anno (per esempio: per il tempo parziale con 50% di orario di lavoro: 2, 5 giorni alla settimana, 2 settimane al mese, un mese alternato, etc.).

  • c)  articolazione mista:

- L'orario di lavoro è concordato e può essere programmato in modo tale, che le due forme di orario di lavoro, orizzontale e verticale, si alternano ed integrano a ritmo regolare.

(3) Clausole elastiche per un'articolazione flessibile:

  • -  Alla stipula del contratto individuale di tempo parziale, può essere concordata anche una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa. La clausola elastica indica condizioni e modalità a fronte delle quali l' Amministrazione per esigenze di servizio, con un preavviso di almeno 15 giorni, può variare l'articolazione concordata dell'orario di lavoro.
  • -  Nella clausola deve essere contenuto espressamente il diritto al recesso, da parte del dipendente e dell' amministrazione, e per quest'ultima senza termine di preavviso.
  • -  Il recesso dovrà essere effettuato in forma scritta, con un mese di preavviso, non prima di cinque mesi dalla stipula del patto. A seguito del recesso decade la clausola elastica e valgono rigidamente le collocazioni temporali stabilite dal contratto individuale.
  • -  È possibile, successivamente, stabilire un nuovo patto di clausola elastica.

Art. 8 (Indennità per la prestazione di tempo parziale con clausola elastica)

(1) Il dipendente firmatario di una clausola elastica, percepisce un'indennità mensile minima di lire 50.000 fino ad un massimo di lire 250.000. Essa segue lo stipendio e viene corrisposta per 12 mesi all'anno.

(2) L'importo di cui al comma precedente viene concordato alla stipula del contratto individuale di cui all'articolo 3.

(3) In caso di disdetta della clausola elastica, cessa la corresponsione dell'indennità.

Art. 9 (Lavoro supplementare)

(1) Il lavoro supplementare è quella prestazione lavorativa che viene effettuata oltre l'orario di lavoro concordato. Si tratta in questo caso di orario di lavoro programmato, che contribuisce a garantire temporanee esigenze organizzative per coprire i servizi ordinari o per far fronte ad una aumentata produttività aziendale.

(2) Il numero massimo di lavoro supplementare individuale effettuabile nell'arco dell'anno dal singolo dipendente si ottiene moltiplicando per 3,5 il numero delle ore lavorabili nell'arco della settimana dal proprio contratto individuale. Le ore effettuate nel semestre vanno recuperate entro il semestre successivo.

(3) Le ore non recuperate nel rispettivo semestre e quelle che eccedono il limite di cui al comma 2, sono accreditate prioritariamente sul relativo conto presso la banca oraria istituita ai sensi del contratto di comparto con una maggiorazione del 20 % per ogni ora depositata, oppure su richiesta del dipendente sono retribuite con una maggiorazione del 50 % per ogni ora prestata.

(4) L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato.

Art. 10 (Prestazione del plus orario nell'ambito dell'istituto della produttività)

(1) Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non è ammesso alla prestazione di ore di plus orario nell'ambito dell'istituto dell'incentivazione della produttività.

Art. 11 (Vari effetti economici e giuridici del rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Il congedo ordinario e le festività, trasformate in ore, spetta ai dipendenti a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro (30%, 50%, 75%; etc.)

(2) Le assenze per il congedo ordinario di tutti i dipendenti a tempo parziale, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro sono computate in ore.

(3) I giorni di partecipazione all'aggiornamento obbligatorio sono computati per intero e per tutta la durata come per il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno.

(4) I periodi di lavoro a tempo parziale sono computati per intero ai fini dell'anzianità di servizio. Esso è valutato in proporzione ai fini dell'assegnazione di punteggi per l'esperienza professionale.

(5) Il trattamento economico del lavoro a tempo parziale è proporzionale al corrispondente lavoro a tempo pieno.

Art. 12 (Criteri per la formazione di graduatorie)

(1) Ai fini della formazione delle graduatorie necessarie di cui al presente contratto (vedi articolo 3, lettera b) viene attribuito il seguente punteggio, se il dipendente presenta le relative prove:

  • a)  Per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti
  • b)  Per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti
  • c)  Per l' assistenza di ogni persona convivente o famigliare dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere a) e b): 5 punti
  • d)  Per dipendenti di età non inferiore ad anni 55 oppure con un' anzianità di servizio di almeno 30 anni: 2 punti
  • e)  Per dipendenti di età non inferiore ad anni 60 oppure con un' anzianità di servizio di almeno 35 anni: 4 punti

(2) Il termine stabilito per la stesura delle graduatorie è di regola 2 mesi prima della data di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro.

(3) In caso di parità di punteggio la decisione sulla precedenza è presa con decisione motivata della direzione generale dell'azienda sanitaria, sentiti i diretti superiori.

(4) Nella trasformazione da rapporto di lavoro a tempo pieno a rapporto di lavoro a part time, viene data la precedenza ai dipendenti il cui stato di salute, accertato da visita collegiale, non permetta più un rapporto a tempo pieno.

Art. 13 (Incompatibilità)

(1) Nel caso in cui il dipendente a tempo parziale rinunci ad un posto a tempo pieno offerto dall'azienda sanitaria, l'autorizzazione per l'esplicazione di un'attività secondaria di cui all'articolo 14 della legge provinciale del 10 agosto 1995, n. 16 può essere ritirata nel rispetto di un congruo termine di preavviso.

Art. 14 (Norme finali e transitorie - opzione)

(1) Salvo diverso accordo tra le parti i rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti, compresa la durata per essi prevista, all'entrata in vigore del presente contratto, sono confermati.

Art. 15 (Applicazione)

(1) Fermo restando il diritto all'informazione ai sensi dell'articolo 7 del contratto di intercompartimentale del 29.7.1999, le aziende sanitarie sono tenute a informare le rappresentanze sindacali aziendali almeno una volta all'anno, e comunque a richiesta delle stesse, sull'andamento dell'applicazione del presente accordo.

TITOLO II
Disposizioni generali

Art. 16 (Cumulo dei permessi sindacali retribuiti a livello provinciale)

(1) Fermo restando il monte ore assegnato alle singole Organizzazioni Sindacali secondo la vigente normativa in materia e la disciplina del cumulo a livello aziendale, le ore di permesso possono essere cumulate anche a livello provinciale.

(2) Entro il mese di gennaio di ogni anno le Aziende comunicano alle Organizzazioni Sindacali il monte ore spettante in base al numero degli associati.

(3) Il cumulo dei permessi è concesso, su richiesta, esclusivamente ai componenti degli organi statutari delle Organizzazioni Sindacali regolarmente comunicati alle Aziende.

(4) L'Organizzazione Sindacale che intende attivare il cumulo a livello provinciale, deve, dopo avere verificato la disponibilità delle ore, inoltrare la relativa richiesta all'Assessorato alla Sanità. L'Ufficio competente, dopo le varie verifiche, comunica in forma scritta, entro trenta giorni dalla richiesta, la relativa concessione.

(5) L'Assessorato alla Sanità in caso di attivazione di cumulo provvede alla compensazione economica fra le varie Aziende.

Art. 17 (Attività sociali, culturali, ricreative)

(1) Le attività culturali e ricreative, promosse nelle Aziende sanitarie provinciali, sono gestite dai circoli ricreativi interni legalmente costituiti, formati da rappresentanti dei dipendenti.

(2) La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati ai suddetti circoli deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell' A.S.L.

(3) Per l'attuazione delle suddette attività, ogni anno le Amministrazioni, entro il mese di marzo, erogano un importo in misura pari a lire 15.000 annue per dipendente, laddove l'importo è calcolato sul numero dei dipendenti con contratto indeterminato e determinato (escluso il Personale in aspettativa non retribuita) al 31.12. di ciascun anno.

(4) Per l'anno 2000, le aziende erogano il suddetto importo entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente contratto, calcolando l'importo sul numero dei dipendenti al 31.12. 99.

(5) Nelle aziende sanitarie ove esistano più circoli di cui al punto 1, il contributo viene erogato sulla base degli aderenti verificati al 31.12 dell'anno precedente all'erogazione.

 

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