Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.
(1) Il responsabile del Servizio di medicina di base o suo delegato ed i coordinatori medici e infermieristici dei distretti possono in ogni momento verificare presso il domicilio degli assistiti la necessità degli interventi attivati.
(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col pediatra.