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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Trasferimento del compartimento dell'ANAS - Assunzione di personale in violazione del principio del bilinguismo
Attendere, processo in corso!
Sentenza (11 maggio) 19 maggio 1988, n. 555; Pres. e Red. Saja
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 30 aprile 1986 la Provincia di Bolzano ha impugnato la l. 26 marzo 1986 n. 86 relativa alla « Ristrutturazione dell'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade) ». Deduce la ricorrente che gli artt. 4, 5 e 21 l. impugnati violano l'art. 10 Cost. e la disciplina statuaria (artt. 8, 11, 12 comma 1, 13 commi 1 e 5, 15, 20 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, 89 commi 1 e 5, 100 e 107 st. spec. per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), sia nella parte in cui prevedono che i compartimenti dell'ANAS abbiano sede nei capoluoghi di Regione con conseguente trasferimento di quello di Bolzano a Trento sia in quella che istituisce nuovi ruoli di tecnici (geologi e architetti) senza assoggettare i relativi concorsi di assunzione ai princìpi di tutela delle minoranze linguistiche.
2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo la non fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Considerato in diritto:
1. Con la prima censura la Provincia ricorrente deduce che le disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 della legge impugnata, disponendo il trasferimento del compartimento ANAS a Trento da Bolzano e l'istituzione in quest'ultima città di una sezione distaccata, vanificherebbe l'autonomia provinciale e lederebbe il principio di tutela delle minoranze linguistiche, dettato dalle norme statutarie e di attuazione per il personale degli uffici statali nella Provincia medesima.
La questione, proposta peraltro in maniera non del tutto lineare e coerente, risulta infondata.
Al riguardo va premesso che alla Provincia di Bolzano è attribuita
ex
art. 8 n. 17 cit. d.P.R. n. 670 del 1972 soltanto la competenza in materia di viabilità di interesse provinciale e che rientra, invece, nelle attribuzioni dello Stato la disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Pertanto deve ritenersi che la legge impugnata si è correttamente adeguata alla ripartizione delle competenze stabilite dallo Statuto, e che lo Stato ha esercitato un proprio potere riorganizzando l'azienda competente a costituire e a gestire l'uso delle strade statali, localizzando, tra l'altro, per l'intero territorio nazionale la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione.
Da ciò discende chiaramente l'infondatezza della questione sollevata, con la quale si è addirittura invocato l'Accordo De Gasperi-Gruber, quasi che il semplice spostamento della sede del compartimento importi un attentato all'esistenza stessa dell'autonomia provinciale.
Naturalmente rimangono immutate le garanzie spettanti alla Provincia altoatesina sia per quanto concerne la stabilità del personale in servizio nei ruoli locali, che ai sensi dell'art. 89, commi 5 e 6, dello Statuto può essere trasferito solo per esigenze di servizio, sia per la percentuale dello stesso personale di lingua tedesca, comunque destinabile ad altra sede: eventuali provvedimenti della pubblica amministrazione che ledessero tali garanzie sarebbero certamente viziati e gli interessati troverebbero tutela davanti alla giurisdizione amministrativa.
Anche sotto tale profilo, dunque, la questione deve ritenersi infondata.
2. La seconda censura concerne l'istituzione nella pianta organica dell'Anas di diciannove posti di geologo e nove di architetto, per l'assunzione dei quali non sarebbe stato recepito, nell'art. 5 della legge impugnata, il principio del bilinguismo.
Questa seconda censura, nei limiti appresso indicati, va condivisa.
Lo Stato ha eccepito che per le caratteristiche geologiche del territorio della Provincia di Bolzano il nuovo personale non dovrebbe trovare impiego nell'ambito della Provincia medesima e quindi correttamente non si sarebbe fatto riferimento ai princìpi invocati.
Tale assunto non può essere evidentemente accolto in quanto i geologi e gli architetti, pur dovendo essere destinati alla Direzione generale del Ministero ed ai diversi Compartimenti, hanno compiti estesi all'intero ambito regionale con la conseguenza, attinente al caso di specie, che quelli destinati al compartimento di Trento debbono occuparsi, se necessario, anche del territorio della Provincia di Bolzano. Conseguentemente, con riguardo al contingente di cui all'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 752 del 1976 come modificato dall'art. 1 d.P.R. n. 327 del 1982, avrebbe dovuto trovare attuazione la disposizione relativa alla conoscenza delle due lingue.
Per contro la norma impugnata nulla dispone in proposito, onde, limitatamente al ricordato contingente, essa non si sottrae alla dichiarazione di incostituzionalità.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 21, commi 1 e 4, l. 26 marzo 1986 n. 86, sollevata in riferimento all'art. 10 Cost., 89, commi 1 e 5, 100, 107 st. spec. per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano.
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