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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 22 ( Disposizioni transitorie e finali)

(1) Per i lavoratori/le lavoratrici in mobilità, assunti/assunte con contratto di apprendistato, devono essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia per i diversi tipi di apprendistato.

(2) Gli standard per la formazione aziendale di cui all’articolo 8, comma 3, sono ritenuti rispettati per le aziende che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, dispongano di un’autorizzazione all’assunzione di apprendisti/apprendiste di cui all’articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, riguardante la relativa professione oggetto di apprendistato.

(3) Fino all’avvenuta comunicazione del rapporto d'apprendistato di cui all'articolo 3 della presente legge, il datore di lavoro/la datrice di lavoro deve trasmettere copia del contratto di apprendistato alla ripartizione provinciale competente entro 30 giorni dall'assunzione dell'apprendista. Se questo non avviene entro il termine prescritto, il datore di lavoro/la datrice di lavoro è soggetto/soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria da 75,00 euro fino a 450,00 euro. L'importo della sanzione è ridotto della metà se il ritardo non supera i 30 giorni.

(4) Fino all’approvazione degli ordinamenti formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 20 gli ordinamenti formativi, i programmi didattici ed i piani formativi aziendali vigenti mantengono la loro validità. Per i contratti di apprendistato in corso, nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali.